La questione giuridica posta all’esame dello Studio inerisce la proprietà fondiaria di privati cittadini, che era stata inserita dal piano esecutivo del vigente PGT in ambito di trasformazione residenziale.
Successivamente, a seguito di osservazioni svolte dai proprietari, i mappali su cui insistono i terreni de quo, erano stati stralciati ed inseriti in zona T.U.V. – Tessuto urbano di completamento – contemplante le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate non interessate da edifici di carattere storico-artistico e con la prevalente attitudine residenziale.
L’Ente Locale comunicava ai proprietari che era stata presentata una bozza di progetto plani volumetrico per l’attuazione del piano esecutivo, evidenziando, in ogni caso, che i terreni di proprietà dei privati assistiti dallo Studio erano stati stralciati, fatta salva, tuttavia, l’accessibilità ai mappali interessati dall’ambito di trasformazione.
La comunicazione di cui sopra contemplava, altresì, l’invito a partecipare ex art. 9 L. 241/1990.
Il diritto di intervento è consacrato nell’art. 9 della legge sul procedimento amministrativo del 1990 ed attribuisce a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, di intervenire nel procedimento.
In relazione alla qualifica di “interesse diffuso” i Giudici amministrativi lo hanno riconosciuto tra le situazioni soggettive tutelabili, ancorchè caratterizzato da un grado di astrazione più elevata, rispetto, all’interesse legittimo, e sul presupposto che via sia un collegamento individuale a beni collettivi nonché previa mediazione di strutture collettive, quali associazioni o comitati, nazionali o locali, in cui devono confluire i portatori degli interessi stessi, ad evitare disfunzioni causate dalla partecipazione cosiddetta selvaggia ( T.A.R. Puglia, Sez. II., 07.02.2000 n. 466).
Dal disposto normativo di cui all’art. 9 citato, deriva, in ultima analisi, il riconoscimento generale della facoltà di intervento degli interessati, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’interesse fatto valere, la consacrazione della rilevanza giuridica degli interessi diffusi e la legittimazione anche processuale dei portatori degli stessi.
Proprio in virtù del principio partecipativo sopra delineato lo Studio ha inoltrato rituale istanza all’Ente Locale competente, per conto dei proprietari delle aree interessate dall’attuazione del piano esecutivo, nella quale si evidenziava l’interesse a partecipare all’avviato procedimento, formulando, altresì, riserva di depositare rituali memorie scritte ex art. 10 L. 241/1990, nonché si richiedeva di essere notiziati del termine entro cui il procedimento amministrativo in parola, si sarebbe concluso.