Corretta valutazione dei requisiti per l’usucapione

E’ INSINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITA’ LA CORRETTA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L’USUCAPIONE

Con la sentenza n° 21191 depositata il 17 settembre 2013 la Corte di Cassazione torna ad affrontare le problematiche giuridiche del possesso atto ad usucapire e dei motivi di ricorso in sede di giudizio di legittimità affermando il seguente principio di diritto: “Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte”.

La controversia aveva ad oggetto determinati beni immobili che l’attore aveva trasferito con atto simulato di compravendita al convenuto e dei quali rivendicava in giudizio la proprietà per intervenuta usucapione. Il convenuto, costituitosi, negava la simulazione del contratto e contestava l’acquisto per usucapione.

La sentenza di primo grado con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea era stata riformata in secondo grado. La Corte d’Appello infatti aveva accertato la simulazione dell’acquisto ed il possesso esercitato sugli immobili solo apparentemente trasferiti.

Contro tale decisione proponeva ricorso la parte soccombente denunciando vizi di omessa o insufficiente motivazione della pronuncia impugnata in ordine ai requisiti per l’acquisto per usucapione e alla simulazione, nonchè la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità o eccessiva indeterminatezza dell’appello.

La Corte rigettava il ricorso ritenendo coerente e logica la pronuncia contestata con le risultanze istruttorie e conforme all’orientamento consolidato in Giurisprudenza in materia di prova del possesso ai fini dell’usucapione.

E’ principio consolidato che con il ricorso di legittimità non può essere addebitato al Giudice del merito di aver omesso l’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi in quanto restano sue insindacabili prerogative l’individuazione delle fonti e la valutazione in ordine all’attendibilità ed alla concludenza delle prove che reputa idonee e sufficienti a giustificare il proprio convincimento (Cass. 4346/2013; Cass.13175/2013).
Ai Giudici di Cassazione quindi non è riconosciuto il potere di riesaminare e rivalutare il merito della causa ma solamente la facoltà di verificare la correttezza logica e giuridica della valutazione fatta dal Giudice di secondo grado.

E’ evidente quindi che in tale sede ciò che rileva come vizio di omessa o insufficiente motivazione può essere solo il mancato esame di alcuni elementi decisivi del contenzioso mentre rimangono esclusi da tale censura l’apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso alla parte (Cassazione 4366/2013).