Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: rimedio amministrativo avverso i provvedimenti definitivi
È il più importante tra i ricorsi amministrativi e rappresenta un rimedio che trova la sua origine nei poteri riconosciuti in passato al sovrano di intervenire, al di fuori di ogni ordine amministrativo e giurisdizionale, per risolvere le questioni propostegli dai cittadini.
L’istituto è stato in seguito disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che ne individua i termini di proposizione, più ampi rispetto a quelli previsti per il ricorso in sede giurisdizionale, essendo utilizzabile nelle ipotesi in cui siano già decorsi i termini per l’impugnazione in tale sede.
Esso ha natura eliminatoria, in quanto può essere chiesto solo l’annullamento del provvedimento impugnato, e non anche la sua riforma, e sono deducibili soltanto motivi di legittimità e non motivi di merito.
Tale rimedio giustiziale è stato proposto per conto degli assistiti dello studio legale i quali, nell’ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune notificava l’accoglimento della richiesta di rilascio del predetto titolo, condizionandolo tuttavia a determinate e specifiche prescrizioni.
Come è noto, infatti, l’accertamento di conformità è lo strumento attraverso il quale l’ordinamento giuridico consente al soggetto interessato di conseguire la sanatoria di abusi edilizi purché, come acclarato da consolidato orientamento giurisprudenziale, sussista il presupposto indispensabile rappresentato dalla cosiddetta doppia conformità.
La giurisprudenza amministrativa più di recente ha peraltro ribadito come lo stesso accertamento di conformità assuma una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva pertanto di apprezzamenti discrezionali, essendo infatti l’Ente locale chiamato a svolgere una valutazione da rapportare ad un assetto di interessi prefigurato dalla disposizione di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e non, come ha inteso l’Amministrazione resistente, subordinando l’accoglimento della richiesta all’adempimento delle condizioni espressamente specificate.
E’ di tutta evidenza che l’atto impugnato si appalesa illegittimo in quanto conduce ad un impiego di detto titolo lontano dalla sua finalità, consistente nella verifica della conformità dell’abuso edilizio, così come denunziato ed in base alla richiesta dell’interessato da riscontrare sulla base dei parametri di riferimento.
Il ricorso straordinario, così come previsto dal D.P.R. 1199/1971 è stato presentato al Comune che ha emanato l’atto impugnato, il quale lo dovrà trasmettere immediatamente, a norma dell’art. 9, comma 3, del citato D.P.R., unitamente alla documentazione allegata al fascicolo depositato presso l’Ente, al Ministero competente, con le proprie deduzioni.
A sua volta il Ministero competente, dovrà provvedere all’istruttoria, al termine della quale il gravame dovrà essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza.