Sull’esperibilità dell’azione di accertamento della legittimità dell’attività edilizia oggetto di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)
La vicenda a cui si è dedicata l’attività dello studio, e che qui brevemente si riassume, è relativa all’impugnazione avanti il Tar Lombardia del comportamento inerte della Pubblica Amministrazione e, successivamente, del provvedimento con il quale la stessa significava di non dover instaurare alcun procedimento in merito all’attività edilizia di cui veniva lamentata l’illegittimità e la lesività.
Veniva, sostanzialmente, fatta istanza, a tutela dei clienti dello studio, affinché il Comune procedesse all’apertura del procedimento amministrativo diretto a verificare la illegittimità dell’attività edilizio-urbanistica, oggetto di DIA, posta in essere dalla società proprietaria dell’area confinante con i ricorrenti.
Nelle more del giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione si determinava con provvedimento con il quale rappresentava di non dover adottare alcun atto sanzionatorio e/o inibitorio dei lavori de quibus: decisione che viene successivamente impugnata con azione di accertamento.
Deve evidenziarsi che nel corso dell’anno 2011 sono intervenute due importanti novità in materia di individuazione degli strumenti di tutela a disposizione dei terzi che intendono contestare un intervento edilizio assentito con il meccanismo della D.I.A.
La prima di derivazione giurisprudenziale con la pronuncia n. 15 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella quale viene sancito che, nell’ambito delle tecniche di tutela consentite dal Codice del Processo Amministrativo e nel rispetto del principio della pluralità di azioni, sia possibile ottenere una pronuncia che accerti l’illegittimità dell’attività edilizia oggetto di DIA tramite l’azione di accertamento.
La seconda novità è di matrice legislativa contenuta nell’art. 6 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in Legge 14/9/2011, n. 148 il quale ha stabilito che in materia di D.I.A./S.C.I.A. l’unico rimedio esperibile sia il ricorso avverso il silenzio.
Attraverso tali strumenti processuali si è, pertanto, provveduto a provocare l’attività amministrativa di vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed urbanistica evidenziando l’entità e la tipologia degli abusi edilizi in corso di realizzazione.
Trattasi, infatti, di illeciti inerenti la contrarietà alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente in materia di distanze e di altezze, nonché di superfici e loro destinazioni.
Si evidenzia in conclusione che l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 conferisce alla P.A un potere di vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia del territorio di propria competenza di natura vincolata, onde ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio abusivo.