Intervenire prontamente sugli effetti della rovina di edificio, solleva dalla responsabilità penale
La vicenda che ha occupato l’attività difensiva dello studio in sede penale, nasce dalla citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nella quale veniva contestato all’imputato il reato di cui al comma 3, dell’art. 677, c.p. rubricato “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”.
Nel capo di imputazione contestato veniva ritenuto sussistente il predetto illecito in quanto “quale proprietario dell’immobile che minacciava rovina, ometteva di provvedere ai lavori necessari per la rimozione del pericolo, di modo ché, quale conseguenza di tale condotta omissiva, derivava il crollo dell’edificio così pericoloso per le persone”.
L’accertamento in ordine al concreto verificarsi dell’illecito contestato, ha comportato la necessaria disamina dell’articolo 677 c.p. e delle fattispecie astratte in esso previste, in quanto è possibile distinguere nettamente fra l’ipotesi di illecito amministrativo di cui al comma 1 dell’art. 677 e l’ipotesi penalmente rilevante di cui al comma 3 della medesima norma.
La giurisprudenza penale ha infatti stabilito che mentre la fattispecie astratta di cui al comma 1, dell’art. 677 c.p. incrimina l’omissione dei lavori necessaria a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, la previsione di cui al comma 3 si realizza allorquando sia già derivato un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e il proprietario non abbia provveduto prontamente alla sua rimozione.
Le fattispecie previste dall’art. 677 sono pertanto due: la prima (comma 1) che prevede la sanzione amministrativa a seguito dell’omissione dei lavori necessaria a rimuovere il pericolo ed una seconda ipotesi (comma 3), conseguente all’omissione, che si realizza allorquando il proprietario ometta di attivarsi per rimuovere il pericolo accertato.
Stante l’attribuzione in capo all’assistito della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3, dell’art. 677, si è rilevato al giudice che il proprietario dell’edificio in questione si è prontamente attivato affinché fossero eliminati gli effetti della rovina, con adeguate segnalazioni, nonché recintando l’area ai fini di impedirne l’accesso o il transito alle persone, evitando in tal modo il pericolo per l’incolumità delle stesse.
Infatti, la giurisprudenza della Cassazione Penale ha ritenuto che i “lavori necessari per rimuovere il pericolo” non sono soltanto quelli necessari e sufficienti per impedire il crollo dell’edificio, ma anche quelli indispensabili ad evitare il pericolo per l’incolumità pubblica, come, ad esempio, la recinzione dell’edificio minacciante rovina; inoltre, al fine di andare esente da responsabilità, è sufficiente intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito delle persone.
La tesi difensiva dello studio è stata accolta dal giudice, il quale ha mandato assolto l’imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.