L’atto in commento è un ricorso al Tar volto all’ottenimento dell’annullamento di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e connessi della deliberazione con la quale il comune resistente ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio.
In particolare sono stati evidenziati 4 motivi di illegittimità:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005; della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; del D. Lgs.152/2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE; degli “Indirizzi Generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 13 marzo 2007 n. VIII/351; della D.G.R del 27 dicembre 2007 n. 8/6420 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS; Eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; illogicità manifesta; eccesso di potere per violazione del principio di democraticità e di partecipazione alle scelte ambientali.
Più specificamente è stato evidenziato che l’impugnata delibera è illegittima in quanto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prescritta per il Documento di Piano dall’art. 4 della L.R. 12/2005, è stata avviata ed espletata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
La Direttiva 2001/42/CE del 2001 prescrive che la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente debba avvenire durante la fase preparatoria del programma, mentre nella fattispecie in oggetto le disposizioni e la ratio sottese alle stesse sono state disattese dalla civica amministrazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione 13/3/2007 n. VIII/351; eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento, incompetenza; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa.
L’impugnato piano si ravvisa illegittimo altresì perché l’autorità competente per la Vas è stata nominata in violazione della disciplina nazionale e regionale in materia.
In effetti, il legislatore italiano ha avvertito l’esigenza di diversificare il ruolo dell’“autorità procedente” che è l’ente deputato all’elaborazione, adozione e approvazione del piano o programma, da quello dell’“autorità competente” cui spetta, invece, il compito di esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale.
La Giunta Regionale con deliberazione 27 dicembre 2007 n. 8/6420, ha previsto che l’autorità competente venga individuata da quella procedente “all’interno dell’ente”.
La deliberazione, in parte qua, risulta illegittima, in quanto si pone in contrasto con il Codice dell’ambiente in vigore.
La censurata illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale vizia non solo l’iter della VAS, ma anche i provvedimenti di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico, dal momento che nel quadro normativo vigente, il parere di compatibilità ambientale, espresso dall’autorità competente costituisce presupposto indispensabile dell’iter di approvazione del piano o programma . In ogni caso, quand’anche si dovesse ritenere la Delibera della G.R. 27.12.2007 rispettosa delle linee poste dal legislatore nazionale e lombardo, nondimeno risulterebbe illegittima la designazione dell’Arch. nominato come “autorità competente “ in materia di VAS. La p.a. ha individuato come autorità procedente per la VAS il Comune resistente, nella persona del dirigente del Settore Assetto del Territorio, e come autorità competente un funzionario, che oltre a figurare come responsabile del procedimento di elaborazione del PGT, e quindi direttamente coinvolto nel procedimento di pianificazione, risulta gerarchicamente subordinato all’autorità procedente medesima, con grave pregiudizio per l’autonomia della relativa valutazione..
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della L.R. 12 2005; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Manifesta irrazionalità e contraddittorietà.
L’impugnato PGT è, altresì, illegittimo nella parte in cui include i sedimi di proprietà della ricorrente tra gli “Ambiti di Trasformazione Ambientale” disciplinati dal Documento di Piano, anziché inquadrarli, coerentemente al dettato legislativo, nel “Tessuto aperto a medio – bassa densità” previsto dall’art. 33 del Piano delle Regole. La civica amministrazione ha incluso i sedimi di proprietà della ricorrente – edificati, serviti da tutte le opere di urbanizzazione ed inclusi in un “tessuto consolidato” – negli “Ambiti di trasformazione ambientale” avrebbe, viceversa, dovuto inserirla nel Piano delle Regole, e più precisamente nel tessuto “aperto a medio – bassa densità” della Città Consolidata normato dall’art. 33 delle NT che consente – nell’ambito dei parametri ivi indicati – interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento degli edifici esistenti, nuova edificazione su aree libere “diretti” ovvero “sulla base di titolo abilitativo … il cui rilascio o la cui formazione … non risultano subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo”.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della L.R. 12 2005, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione: l’impugnato PGT è, infine, illegittimo in quanto il Documento di Piano approvato dal Comune contiene disposizioni di carattere cogente che, incidendo in via diretta ed immediata sul regime delle aree di proprietà, si pongono in contrasto con l’art. 8 della L.R. 12/2005.