La presente disamina intende soffermarsi sulla disciplina attualmente dettata dal cd. «Testo Unico Edilizia», ponendo in luce, in particolare, le modifiche di maggior rilievo che sono state recentemente apportate al D.P.R. n. 380/2001: attesa, dunque, l’ampiezza del tema trattato, l’analisi che si intende svolgere non può che essere condotta con riferimento a specifici profili nonché delimitata nel tempo.
Rammentando che tra gli interventi legislativi che più hanno inciso sulla normativa de qua nel corso dell’ultimo decennio possono senz’altro annoverarsi quelli di cui al cd. «Decreto Crescita» nel 2012[1], al cd. «Decreto del fare» nel 2013[2] ed al cd. «Decreto Sblocca Italia» nel 2014[3], non può non evidenziarsi come un apporto fondamentale lo si debba al cd. «Decreto S.C.I.A. 2[4]» che nel 2016 – in attuazione della cd. «Riforma Madia» di cui alla L. n. 124/2015 (recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») – ha novellato il cd. «Testo Unico Edilizia» ridefinendo il regime dei titoli abilitativi ed il loro perimetro applicativo.
Tanto preliminarmente richiamato, nella trattazione che segue verranno approfondite le modificazioni introdotte dal cd. «Decreto Semplificazioni[5]» nel 2020 «al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo[6]», unitamente agli ulteriori aggiornamenti intervenuti ad opera del cd. «Decreto Semplificazioni 2021[7]» e del cd. «Decreto Bollette[8]», in relazione agli aspetti riguardanti gli interventi edilizi ed i relativi regimi autorizzatori, ivi compresi i profili procedimentali e contributivi, alle disposizioni in materia di stato legittimo degli immobili e di destinazioni d’uso nonché in tema di agibilità, per concludere illustrando il nuovo procedimento di demolizione delle opere abusive delineato dal novellato articolo 41 del D.P.R. n. 380/2001.
[1] D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.
[2] D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.
[3] D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014.
[4] D.lgs. n. 222/2016.
[5] D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.
[6] Articolo 10 («Semplificazioni e altre misure in materia edilizia») del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.
[7] D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021.
[8] D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34/2022.