La Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2238/2023, si è pronunciata su un ricorso promosso da un privato – assistito dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» – avverso una sentenza resa dal T.A.R. Lombardia e volto all’ottenimento della riforma della stessa.
La questione dibattuta – di particolare rilevanza – trae origine dall’impugnazione della delibera consiliare di approvazione provinciale del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) che collocava una parte del fondo della parte assistita dallo Studio all’interno degli «Ambiti di interesse provinciale» (AIP) e, un’altra porzione, all’interno degli «Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico» (AAS), con conseguente svalutazione dell’area a causa della sostanziale impossibilità di attuare le modalità di intervento come disciplinate dal PGT comunale che ricomprendeva dette aree rispettivamente nell’ambito del «Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale – Zona TUC_B3 residenziale a bassa densità» e, per la restante porzione, in «AGR-P Aree destinante all’agricoltura di interesse paesistico».
Con specifico riferimento alla parte di superficie ricompresa dal Piano territoriale negli «Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico» è stato contestato al T.A.R. di aver superficialmente ed erroneamente valutato i criteri fissati dall’Ente regionale per la puntuale definizione degli ambiti in oggetto: invero, in base alla modifica sostanziale introdotta dalla L.R. n. 4/2008 all’art. 15 della L.R. n. 12/2005, ai fini della classificazione come “ambiti agricoli” nel PTCP non basta che si tratti di «ambiti destinati all’attività agricola», ma deve anche trattarsi di ambiti «aventi interesse strategico», nel rispetto dei criteri approvati con la D.G.R. n. VIII/8059 del 19.09.2008 che, al punto 2.1, stabilisce che devono considerarsi quali AAS «quelle parti di territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto, dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio».
Alla luce dei menzionati elementi, è stato eccepito che il T.A.R. aveva errato nel considerare sufficiente ai fini dell’integrazione del requisito della particolare rilevanza dell’attività agricola l’inserimento dell’area interessata in un ampio contesto territoriale in cui vengono svolte attività agricole di particolare rilievo, giudicando irrilevante il fatto che la stessa non fosse interessata da colture di pregio. Inoltre, è stato obiettato che il Giudice di prima istanza non aveva considerato che la collocazione dell’area de qua in prossimità del tessuto urbanizzato risultava incompatibile con la presenza degli elementi suindicati, necessari ed indispensabili ai fini della relativa inclusione.
A conferma della tesi difensiva prospettata dallo Studio, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancanza nella fattispecie concreta di indici specifici da cui desumere la rilevanza dell’attività agricola strategica, rimarcando altresì come la stessa fosse di dubbia configurabilità in considerazione della sua peculiare ubicazione che, ad ulteriore riprova dell’illegittimità della scelta operata, non era stata confutata dalla difesa provinciale.
Infatti, posto che l’Amministrazione non è tenuta a corredare di una puntuale motivazione le scelte operate in sede di pianificazione urbanistica con riferimento alle singole aree, allorquando è contestata in fatto la sussistenza dei presupposti per ricondurre una determinata area nell’ambito di una determinata zonizzazione, la stessa è tenuta a dimostrare in giudizio l’integrazione degli stessi e, con essi, la razionalità della scelta operata evidenziando i criteri generali seguiti nell’impostazione del piano oppure richiamando ogni altro elementi ritenuto utile a giustificare la scelta e, ancora prima, a dimostrare la sussistenza del presupposto fattuale necessario – in questo caso – della concreta ed effettiva esistenza di attività agricola di interesse strategico nell’area di riferimento.
In conclusione, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto le argomentazioni proposte dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» con l’appello de quo quanto ai capi della sentenza relativi alla classificazione dell’area all’interno degli «Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico» e, per l’effetto, hanno disposto l’annullamento, in parte qua, della delibera provinciale impugnata.