Nota professionale sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, n. 10378/2023 – proroga concessioni balneari
La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 10378/2023 offre lo spunto per tornare sulla nota questione della proroga delle concessioni di occupazione di spiagge italiane in rapporto alla normativa UE, ed in particolare, in applicazione della cd. “Direttiva Bolkestein” (2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato interno. A tale riguardo, i Giudici di Palazzo Spada hanno giudicato infondate le censure mosse alla sentenza con cui il T.A.R. Toscana aveva respinto il ricorso avverso le determine mediante le quali il Comune di Castiglione della Pescaia aveva negato l’estensione temporale delle concessioni demaniali marittime alle Società balneari ricorrenti.
Nello specifico, a fronte delle istanze dei concessionari richiedenti la proroga, il Comune aveva disposto la pubblicazione delle rispettive domande sull’albo pretorio per venti giorni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento attuativo del codice della navigazione, invitando eventuali interessati a presentare osservazioni o opposizioni, in difetto delle quali avrebbe proceduto alla proroga quindicennale. Durante detto periodo, preso atto dell’osservazione e manifestazione di interesse pervenuta nei confronti di tre delle concessioni demaniali richiedenti l’estensione, il Comune procedeva al rilascio della licenza suppletiva per l’estensione temporale di quindici anni delle concessioni demaniali pubblicate per le quali non vi era stata alcuna manifestazione di interesse, mentre rinviava ad una successiva fase di comparazione la definizione dei procedimenti per le concessioni demaniali oggetto di opposizione.
Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, il Comune di Castiglione della Pescaia aveva correttamente deciso di non concedere la proroga della concessione alle ricorrenti al fine di sottoporle ad una procedura comparativa ad evidenza pubblica in quanto, conformemente ai principi di diritto unionale, “[…] il rilascio delle concessioni demaniali marittime implica l’espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza. Le predette concessioni hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati nel numero e nell’estensione, che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali relativi ai contratti pubblici… inoltre le norme italiane che prorogano in modo automatico le concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto europeo e, pertanto, vanno disapplicate (C.d.S. del 9 novembre 2021, sentt. nn. 17 e 18)”[1].
In tale prospettazione, la stessa C.G.U.E. si è recentemente pronunciata ribadendo che, ai sensi della Direttiva 2006/123/CE, per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico[2].
Per converso, non ha costituito oggetto del presente giudizio la legittimità dell’estensione temporale delle concessioni demaniali riconosciuta dal Comune alle Società balneari nei confronti delle quali non era stata espressa alcuna manifestazione di interesse, lasciando così impregiudicato l’interrogativo sulla relativa legittimità in rapporto alla normativa UE, ed in particolare, alla richiamata Direttiva Bolkestein secondo cui la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità e par condicio.
Orbene, se da una parte il mancato espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica risulta giustificato dall’assenza di qualsivoglia manifestazione di un interesse legittimo nei confronti delle concessioni demaniali de quibus, dall’altra occorre chiedersi se tale condizione possa dirsi sufficiente ai fini della legittima applicazione della Direttiva 2006/123/CE.
In proposito deve ulteriormente rilevarsi come, secondo quanto osservato anche dalla pronuncia in commento, la giurisprudenza sia giunta ad un livello massimo di apertura per cui “l’obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene della P.A., atteso che l’interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all’avvio di una procedura di evidenza pubblica” (ex multis, C.G.A., sent. n. 302/2009 del 27 aprile 2009)”.
[1] Consiglio di Stato sez. VII, 30/11/ 2023, n. 10378.
[2] Corte giustizia UE sez. III, 20/04/2023, n. 348.