Nota professionale sentenza T.A.R. Lombardia (Milano) sez. IV, n. 3229/2024 – la competenza del Consiglio comunale e della Giunta

La recente sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3229/2024 si caratterizza per la trattazione di una pluralità di profili di interesse, emersi nel contesto del ricorso promosso da privati contro l’Amministrazione comunale – rappresentata e difesa dallo Studio Legale Bruno Bianchi &Partners – per l’annullamento dei provvedimenti recanti la chiusura e la conseguente archiviazione del procedimento SUAP attivato dai ricorrenti per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico in variante al P.G.T. nell’area di loro proprietà.

Nell’affermare l’illegittimità del provvedimento con cui il Responsabile del procedimento e Autorità procedente per la VAS ha disposto la chiusura e la conseguente archiviazione dell’istanza SUAP in variante al P.G.T., i ricorrenti hanno contestato il fatto che il medesimo si sarebbe limitato all’integrale richiamo delle precedenti delibere illegittimamente adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, rinunciando così ad esercitare le proprie prerogative ed attribuzioni, non avendo, peraltro, neppure competenza all’adozione dell’atto de quo, dovendosi la stessa riconoscere in capo alla Conferenza di Servizi. Con ricorso per motivi aggiunti la contestazione è stata estesa al decreto regionale di archiviazione del PAUR disposta in ragione dell’intervenuta chiusura da parte del Comune del procedimento relativo al medesimo centro intermodale in termini di illegittimità derivata dal provvedimento comunale.

A difesa dell’Amministrazione comunale, lo Studio Legale Bruno Bianchi &Partners ha rilevato in primo luogo che, a destituire di fondamento l’articolata doglianza, vale il dirimente rilievo in forza del quale l’istanza per la realizzazione dell’insediamento logistico è stata proposta al SUAP in variante al P.G.T.. A fronte di ciò, il Responsabile SUAP non poteva esimersi dal verificare la conformità del progetto all’indirizzo politico dell’Ente, il cui organo consiliare, chiaramente, è competente all’approvazione della variante urbanistica, indispensabile ai fini della realizzazione del progettato intervento. Invero, la deliberazione consiliare oggetto di contestazione stabiliva di non ritenere accoglibile il progetto per il centro di distribuzione logistica e di interrompere il procedimento relativo all’istanza in quanto il progetto non presentava elementi e caratteristiche compatibili con il contesto ambientale, socio-economico e con i valori paesaggistici espressi da quell’area; mentre la deliberazione di Giunta comunale di recepimento della deliberazione consiliare dava mandato al Responsabile del settore gestione per l’interruzione del procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire in variante al P.G.T..

In tale prospettazione, i giudici hanno condiviso che “la decisione relativa a una variante al PGT integra a tutti gli effetti esercizio della potestà pianificatoria edilizia e urbanistica, che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 267/2000[1] rientra nelle competenze dell’organo assembleare”[1]. In questo senso è stata richiamata la giurisprudenza secondo cui “La disciplina di cui agli artt.4 e 5 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, volta a favorire e a semplificare la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, costituisce una procedura di tipo derogatorio, che non vale ad esportare l’Ente locale dagli ordinari poteri di assumere le definitive determinazioni al riguardo; e la proposta di variante positivamente assunta dalla conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale (Sez. IV 4 aprile 2006, n. 2170). In particolare, in tale contesto logico-procedimentale, la proposta della citata conferenza assume in pratica il ruolo di un atto d’impulso, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui il Consiglio comunale può e deve autonomamente valutare se aderire o meno alla proposta in questione (Sez. IV 7 maggio 2004 n. 2874)”.

Del resto, i giudici hanno osservato che lo stesso art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 160/2010[2] (che disciplina il procedimento SUAP) prevede che, ove l’intervento presentato richieda una modifica dello strumento urbanistico generale, lo stesso deve essere trasmesso al Consiglio comunale, alla cui votazione è sottoposto nella prima sede utile; mentre con specifico riferimento alla deliberazione di Giunta – con cui l’organo esecutivo ha stabilito di dare attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio – è stato chiarito che la stessa rientra nella rispettiva competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000[3].

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il T.A.R. di Milano ha respinto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti, in quanto sono state giudicate infondate le complessive censure articolate dai ricorrenti nei predisposti atti, riconoscendo legittimi i provvedimenti comunali recanti la chiusura e la conseguente archiviazione del procedimento SUAP in variante al P.G.T. per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico. Ad avviso dei giudici, a fonte della volontà consiliare di non variare il P.G.T., il Responsabile SUAP non era tenuto a svolgere altre attività istruttoria, né a motivare ulteriormente la chiusura del procedimento in quanto la decisione risultava vincolata dalla reiezione dell’istanza rivolta allo Sportello in ossequio ai principi di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990; del resto, è stato evidenziato che la parte motivazionale della determinazione legittimamente rinviava ai pregressi pronunciamenti della Giunta e del Consiglio quale motivazione resa per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 241/1990.

 

[1] L’art. 42 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: […] b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. 

[2] L’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 160/2001 – rubricato “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” – dispone che “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.

[3] L’art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”.